Avvocato Domenico Esposito
 

Blocco delle assunzioni non si applica alle categorie protette

Secondo la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 9/2009, il Decreto legge 1.7.2009 n. 78, art. 17 co. 9, convertito con modificazioni nella Legge 3.8.2009 n.102, prescrive il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, non si applica alle categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo.

 

Blocco delle assunzioni e deroghe
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 14.12.2009 n.6 rammenta alle Amministrazioni interessate il divieto di assunzioni (anche quelle già autorizzate) a partire dal 1 luglio 2009.
Il blocco delle assunzioni riguarda la quasi totalità delle amministrazioni statali: i Ministeri, gli Enti ed organismi pubblici statali, le Strutture pubbliche statali (non riguarda, solo, il personale diplomatico, la polizia, il controllo delle frontiere, le forze armate, i vigili del fuoco, le università, gli enti di ricerca, la magistratura, la scuola (ma nei limiti consentiti dalla normativa vigente), l’Agenzia italiana del farmaco.
La medesima circolare precisa quanto segue: “si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento.”
Rammenta, inoltre, che “la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”